Dal 30 ottobre 2022 è possibile l’immissione al consumo del vino novello 2022 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che ha semplificato e accorpato le norme nazionali di attuazione della normativa comunitaria in materia di etichettatura in generale, di menzioni tradizionali e di designazione e presentazione dei vini a DOP e IGP.
Il sistema di produzione nonché l’immissione al consumo del vino novello 2022 è stata notevolmente semplificata, abrogando il precedente decreto 13 luglio 1999. Ai sensi dell’allegato 7 del nuovo decreto, la produzione e immissione al consumo dei vini novelli deve rispettare le seguenti regole:
- la menzione tradizionale novello è riservata solamente ai vini a DOP o IGP tranquilli e frizzanti;
- la loro immissione al consumo è ora anticipata al 30 ottobre 2022;
- il periodo di vinificazione non può essere inferiore a 10 giorni dall’inizio della vinificazione stessa;
- il processo di fermentazione con macerazione carbonica dell’uva intera deve riguardare almeno il 40% del vino (in precedenza era il 30%);
- il titolo alcolometrico totale minimo al consumo non può essere inferiore a 11% vol. e il limite massimo di zuccheri riduttori residui non deve essere superiore a 10 g/l.
Infine, si ricorda che il vino novello 2022 deve essere ottenuto interamente con prodotto della stessa annata e non è consentito il taglio con il 15% di vino proveniente da altra vendemmia. Dunque dal 30 ootobre si potrà avere il piacere di abbinare le castagne al vino 2022 novello attendendo poi di tenere fede anche al proverbio che recita “ … a San Martin castagne e vin”.
Alcuni considerano con sufficienza il vino novello anche se rispetto ad altri vini più robusti non è di certo un difetto ma si rivela un gran pregio per la sua più ampia versatilità. Provare per credere.
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