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In base al Decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2021, la Regione Lombardia resta in zona rossa almeno fino al 18 aprile 2021, dove ci sarà la nuova classificazione.
Il Decreto Legge Draghi del 1 aprile 2021 ha prorogato il DPCM del 2 marzo 2021 fino al 30 aprile 2021 e ha introdotto ulteriori misure restrittive anti Covid:

🟡🟡🟡 alle Regioni in zona gialla si applicano le misure della zona arancione

🟠🟠🟠 zona arancione è possibile fare visite ad amici e parenti SOLO all’interno del Comune con le stesse regole:

  • Max 2 persone, con eventualmente i figli minori di 14 anni/disabili o persone non autosufficienti
  • Spostamento consentito massimo una volta al giorno
  • Tra le ore 5 e le 22 (si rispetta il “coprifuoco”)

🔴🔴🔴 zona rossa automatica se l’incidenza settimanale dei contagi supera 250 casi/100.000 abitanti

🆘🆘🆘 è possibile inserire misure più restrittive alla zona rossa se:

  1. nelle province con incidenza settimanale dei contagi superiore di 250 casi/100.000 abitanti
  2. nelle aree con la circolazione di varianti ad alto rischio

🏫🎒 SCUOLA
👶 riapertura dei servizi educativi per l’infanzia: nidi e asili

🟠🟠🟠 Nella zona arancione:
🧒👱‍♀️ ELEMENTARI E MEDIE IN PRESENZA
👩‍💻 SCUOLE SUPERIORI, ISTITUTI PROFESSIONALI IN PRESENZA DAL 50 FINO AL 75%

🔴🔴🔴 In zona rossa:
🧒👱‍♀️ ELEMENTARI E PRIMA MEDIA IN PRESENZA
👩‍💻 DALLA SECONDA MEDIA DAD 100%

✅ ECCEZIONI
🧪🧰🔬 attività di laboratorio
👩‍👦 alunni con disabilità e bisogni educativi speciali

ALTRE MISURE RESTRITTIVE ANTI COVID INSERITE NEL DECRETO LEGGE:

  • esclusione della responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2
  • introduzione dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario e parasanitario: tramite un’articolata procedura, coloro che rifiutano il vaccino verranno – se possibile – adibiti ad altre mansioni (con decurtazione della retribuzione se le mansioni sono inferiori) oppure sospesi dall’attività lavorativa, senza retribuzione
  • le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ivi ricoverate

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