Temperature praticamente estive in questi giorni in città, con massime previste intorno anche a 24° e 25°. Per questo motivo, sulla scia di quanto sta avvenendo anche in altri Comuni lombardi, come Milano e Brescia, il Comune di Bergamo posticipa in tutta la città l’avvio della stagione termica – quella nella quale è possibile accendere impianti di riscaldamento, per essere più chiari – di un’altra settimana; quindi accensione riscaldamento al 29 ottobre.
Lo ha stabilito l’Amministrazione di Bergamo con un’ordinanza, che sarà in vigore da domani 20 ottobre: la decisione non solo riduce la domanda di gas in città, ma mira a ottenere un beneficio ambientale visto che gli impianti termici a uso civile costituiscono una rilevante fonte di emissioni elementi di inquinanti atmosferici.
Non solo: il Comune di Bergamo obbliga i commercianti a chiudere le porte dei propri esercizi se sono in funzione impianti di riscaldamento o raffrescamento e ricorda che tutte le insegne luminose non indispensabili vanno spente entro le ore 23.
Il provvedimento del Comune di Bergamo restringe ulteriormente quanto stabilito meno di due settimane or sono dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, che ha definito i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati – da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale. Il periodo di accensione degli impianti è stato ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 era già stato accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio. Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono stati ridotti di 1° C.
Le previsioni meteo fanno presagire un perdurare di temperature massime superiori a 20° fino alla fine del mese di ottobre, e con temperature minime comprese tra 12° e 16°. Calano di conseguenza le possibilità e la necessità di accensione degli impianti termici nei prossimi giorni in città, ma l’Amministrazione ha preferito comunque dare un segnale forte circa la necessità di contrarre la domanda di gas e dare un beneficio in termini ambientali.
L’ordinanza emessa dal sindaco Gori
SI ORDINA
1. la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento posticipando l’accensione al 29/10/2022 e fino al 07/04/2023.
2. I limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale sopracitati NON si applicano:
- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
3. Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione NON si applicano nei seguenti casi:
- edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al punto 2, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
- d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 5 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
INOLTRE L’ORDINANZA STABILISCE …
Che vengano mantenute chiuse, ove siano in funzione impianti di climatizzazione estiva/invernale (raffrescamento/riscaldamento degli ambienti), tutte le porte di accesso al pubblico da parte degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti, e bevande, attività artigianali e degli edifici con accesso al pubblico, ad eccezione del tempo necessario all’entrata e all’uscita delle persone ed alle operazioni funzionali all’esercizio o nel caso in cui l’eccessivo affollamento richieda idoneo ricambio d’aria o renda impossibile la chiusura delle porte.
Qualora un esercizio commerciale e di somministrazione alimenti e bevande abbia uno spazio all’aperto di pertinenza dell’attività (dehors), sia in area pubblica che in area privata, per cui deve garantire il servizio agli avventori – se presenti – e per cui si rende indispensabile il passaggio continuativo del personale dall’interno all’esterno, è da considerarsi escluso dal presente provvedimento.
Il Comune ricorda l’obbligo di spegnimento di tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno entro le ore ventitré nel periodo di ora legale ed entro le ore ventidue nel periodo di ora solare, di cui al combinato disposto degli artt. 11, comma 2 della L.R. 31/2015 e art. 9, comma 4 della L.R. 17/2000.
LE SANZIONI PER I TRASGRESSORI
Infine è reso noto che la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) con calcolo del p.m.r. ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 319 Reg. del 04.09.2008 pari a euro 100,00 a carico del titolare dell’esercizio commerciale, o dell’esercizio di somministrazione alimenti e bevande, o del responsabile dell’attività diretta al pubblico.
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